Statuto

Statuto

TITOLO I

Costituzione – Sede – Durata – Natura

Art. 1

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “L’Abbraccio di Don Orione –Casa di Quezzi”.

Art. 2

L’Associazione di volontariato “L’Abbraccio di Don Orione –Casa di Quezzi” ha sede legale in Genova Via del Palazzo, 13.

Art. 3

La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2060. Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4

L’Associazione “L’Abbraccio di Don Orione –Casa di Quezzi” nasce a sostegno della promozione della cultura della vita in ogni sua manifestazione, posta come valore umano al centro della società. Non ha scopo di lucro diretto ed indiretto e persegue il fine esclusivo di solidarietà sociale, e, in particolare, nei settori specificati nel successivo art. 6. In particolare, l’ente opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo, ossia attraverso prestazioni svolte in modo personale, spontaneo e gratuito a favore dei soggetti di cui all’art.5.

L’associazione si prefigge tre scopi fondamentali:

  1. promuovere la cultura della vita in ogni sua manifestazione ed in particolare al suo sorgere;
  2. sostenere i valori cristiani a difesa della vita e dei neonati;
  3. applicare il pensiero di San Luigi Orione nella particolare attuazione di un’opera di Carità rivolta alla vita che sorge;

L’Associazione raccoglie fondi da destinare, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, ad aiuti a persone bisognose mediante il loro invio ad enti religiosi, a missionari, ad associazioni italiane od internazionali impegnate in settori a tutela di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ovvero a favore di componenti di collettività.L’associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da enti pubblici e privati.Operatività

Art. 5

I soci che liberamente aderiranno all’Associazione dovranno condividere l’impegno a sostenere l’Opera nei modi e nei tempi e nelle possibilità a ciascuno possibili e propri.L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, a favore dei soggetti svantaggiati con le finalità descritte nell’ articolo 6.

In pratica l’attività dei soci viene sintetizzata in alcuni principali settori:

  • ricerca il sostegno e la condivisione delle finalità da attuarsi con mezzi propri e personali a seconda dell’ impegno prefissato, delle necessità o della propria devozione. Il sostegno si esprime innanzitutto con l’espressione di sentimenti di affetto e di solidarietà verso l’iniziativa condivisi e propagandati;
  •  promuove campagne di sensibilizzazione ed educazionali. La divulgazione e la presentazione dell’Opera deve diventare modello comportamentale ed alternativa all’abbandono o alla perdita della vita e del neonato;
  • promuove raccolte occasionai o periodiche di fondi a sostegno della casa di Quezzi;
  • svolge una attività pratica con interventi diretti da modulare secondo le esigenze della casa di Quezzi.

L’attività pratica dei soci potrà essere espressa con la presa in carico da parte di singoli o di gruppi di soggetti, a loro vota espressione di una categoria o di una professione, di particolari necessità della struttura. Ciascuno potrà in questo modo cooperare secondo la propria professionalità e portare il contributo di opera qualificato che gli è più congeniale e specificatamente proprio.

Proprio al fine di evitare sprechi e dispendio di energie oltre che di mezzi e di sostanze, si ritiene che il sostegno pratico possa essere eccellentemente espresso in questa formula a moduli ove per ogni necessità e per ogni aspetto della vita della struttura si possa costituire un gruppo specifico, competente e dedicato.

Questa impostazione deve contribuire a sostenere nel tempo la struttura di accoglienza.

TITOLO II

Finalità

Art. 6

L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, a favore dei soggetti svantaggiati con le modalità sotto specificate.

L’Associazione “L’Abbraccio di Don Orione –Casa di Quezzi” realizza i seguenti interventi:

  1. si rivolge innanzitutto ai neonati abbandonati in quanto non riconosciuti dalla madre o dai genitori naturali;
  2. tutela e favorisce lo sviluppo dei neonati sieropositivi nell’attesa di una sieroconversione che li riporterà ad una prospettiva di vita normale;
  3. garantisce accoglienza ai neonati di madri affette da patologie neuropsichiatriche che devono di necessità essere tenuti lontani dalla madre e nel contempo permettere alla madre una progressiva, quando possibile, accettazione della maternità e delle responsabilità ad essa connesse;
  4. protegge ed accoglie neonati figli di madri tossico dipendenti o con dipendenze dall’alcool che le rendono inaffidabili nella cura del neonato ma che nel contempo, in alcune situazioni, attendono di potersi affrancare nella prospettiva di poter riprendere un vita normale;
  5. si rivolge con particolare affetto ai neonati venuti alla luce nelle gravi situazioni di povertà economica e umana delle fasce più povere degli immigrati spesso sfruttati e sottoposti ad una schiavitù pesante che rende impossibile la cura e la gestione di un neonato
  6.  accoglie e sostiene neonati figli di minori esse stesse bisognose di una tutela speciale. 

Entrate.Art. 7Le entrate della Associazione sono costituite da:a)      dalle quote associative annuali;b)      da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da Privati, Enti Pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni) e da organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali;c)      dalle rendite del suo patrimonio.In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.L’Associazione ha l’obbligo di redigere un bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III

Soci

Art. 8

I soci sono denominati soci fondatori, ossia coloro che hanno sottoscritto lo statuto e soci ordinari, ossia tutti coloro che condividendone in modo espresso gli scopi presentano richiesta scritta . Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Tutti i soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 10

L’ammissione a socio viene deliberata, inappellabilmente, e senza obbligo di motivazione dal Consiglio Direttivo.In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà parentale.

Art. 11

La qualifica di socio dà diritto di partecipare all’attività dell’associazione. La quota del socio o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.Il socio che per qualsiasi altra ragione cessa di far parte dell’associazione non potrà vantare alcun diritto sul rimborso della quota associativa.

Art. 12

Il Socio che commetta, entro o fuori dall’Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l’espulsione.

Organi sociali

Art. 13

Gli organi sociali sono:

  1.  l’Assemblea
  2. Il Presidente dell’Associazione
  3. Il Consiglio Direttivo
  4. Il Segretario

Assemblea

Art. 14Tutti i soci formano l’assemblea. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.Spetta all’assemblea deliberare in merito:o        Approvazione bilancio preventivo e consuntivo.o        Nomina tre membri del Consiglio Direttivoo        Approvazione e modifiche dello Statuto e di regolamenti. Art. 15La convocazione dell’Assemblea ordinaria annuale obbligatoria avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario.Art. 16La convocazione dell’Assemblea oltre che dal Presidente e da due membri del Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.Art. 18La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, tramite raccomandata A.R,. oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro alla ricezione, compresi il telefax  e la posta elettronica,  almeno otto giorni prima della data prevista.Art. 19Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i soci purché in regola con il versamento della quota sociale. L’associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio purché munito di delega scritta: Ogni associato non può portare più di due deleghe.Art. 20Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.Art. 21Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti.Art. 22L’Assemblea ordinaria elegge tre membri del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 23

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri oltre i soci fondatori, e nel proprio ambito elegge il Vice Presidente. Nomina anche il Segretario. Sono, membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori. Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza sempliceI soci vengono identificati nelle seguenti categorie:

  • Soci Fondatori: coloro che hanno fondato l’associazione
  • Soci Promotori: coloro che ne promuovono lo sviluppo
  • Soci  Sostenitori: coloro che la sostengono con iniziative o donazioni
  • Soci Ordinari: coloro che operano all’interno dell’associazione secondo le proprie possibilità
  • Soci Onorari: coloro che vengono scelti per alte benemerenze o per particolare affezione all’associazione

Art. 24

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere esso verrà sostituito dall’Assemblea dei soci.Art. 25Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri, con avviso spedito almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica.Art. 26Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulla ammissione dei soci;
  2. proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del presente statuto;
  3. assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l’attività sociale;
  4. redigere i bilanci preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea e deliberare l’entità delle quote associative annue;
  5. stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
  6. redigere i regolamenti per l’attività sociale;
  7. adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
  8. curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell’art. 38 del Codice Civile.

  

Cariche sociali

Art. 28

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 29

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art. 30

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Art. 31

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme degli artt. 36 ss del Codice Civile. Genova, 16/04/2007